Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha siglato due nuovi accordi sul credito che coinvolgono l’ABI e, rispettivamente le Associazioni delle Imprese e le Associazioni dei consumatori.
L’Accordo con i Consumatori consente la sospensione fino a 12 mesi della quota capitale per il credito al consumo e per i mutui ipotecari sull’abitazione principale e si rivolge a coloro che non possiedono i requisiti per usufruire del Fondo di solidarietà già attivo presso il Mef.
L’Accordo per il credito alle imprese comprende tre iniziative:
Gli accordi conclusi, si pongono in un’ottica di complementarietà e sinergia con gli strumenti già attivati dallo Stato per il supporto e l’accesso al credito, quali il Fondo Centrale di Garanzia PMI e gli altri Fondi istituiti presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ovvero:
Si riproduce sotto la nota del MEF su questi due strumenti.
FONDO SOLIDARIETA’ per i mutui prima CASA (sospensione delle rate)
Il Fondo prevede la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare.
Il Fondo consente la sospensione, fino a 18 mesi, del pagamento dell’intera rata del mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale e provvede al pagamento degli oneri finanziari pari agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo della sospensione;
La sospensione è concessa per i mutui di importo erogato non superiore a € 250.000, in ammortamento da almeno un anno, il cui titolare abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro.
In particolare, la sospensione del pagamento della rata di mutuo è subordinata esclusivamente al verificarsi di almeno uno dei seguenti eventi, relativi alla sola persona del mutuatario, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e accaduti nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:
Il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa è stato istituito, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la Legge n. 244 del 24/12/2007.
Il Fondo rifinanziato dal Decreto “Salva Italia” sostiene i costi relativi agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo della sospensione. In pratica il Fondo ripagherà alla banca il tasso di interesse applicato al mutuo con esclusione della componente di “spread”.
Dall’aprile 2013, ovvero da quando è entrata in vigore la normativa con i requisiti sopra descritti, Consap – società incaricata dal Mef di gestire il Fondo – ha accolto oltre 23mila richieste per mutui attivati da famiglie o cittadini pari ad un valore di oltre 26 milioni di euro, riuscendo così a supportare mutui del valore complessivo di oltre 2 miliardi di euro.
A questi dati deve sommarsi quanto già erogato nel periodo precedente dal 2007 al 2013, ai sensi della precedente normativa, ovvero altri 22 milioni di euro, per un totale complessivo di 48 milioni di euro.
FONDO DI GARANZIA PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA
Il Fondo consente ai cittadini di richiedere allo Stato garanzie per l’accensione di mutui ipotecari destinati all’acquisto – ovvero per l’acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica – di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale prima casa.
Il Fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, prevede la concessione di garanzie a prima richiesta su mutui, dell’importo massimo di 250 mila euro, per l’acquisto ovvero per l’acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica di unità immobiliari site sul territorio nazionale da adibire ad abitazione principale del mutuatario.
La garanzia è concessa nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti ipotecari.
Inoltre il Fondo prevede anche un tasso calmierato del finanziamento (tasso effettivo globale – TEG non superiore al tasso effettivo globale medio – TEGM) pubblicato trimestralmente sul sito del MEF per alcune seguenti categorie:
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